Orari di lavoro, con alt ad assunzioni medici a rischio direttiva europea – Guardie mediche e 118 convenzionati esclusi dalla direttiva UE ?


Volentieri pubblichiamo l’intervista apparsa su Doctor 33 a cura di Enrico Reginato presidente della Fems [Federazione Europea del Medici Dipendenti]

 

«Temo che procrastinando le assunzioni promesse – come si evince il Governo voglia fare- si metta in crisi l’attuazione della direttiva europea sugli orari di lavoro nel nostro paese, entrata in vigore il 25 novembre 2015, e per la cui mancata applicazione siamo già stati nel mirino della Commissione». Le parole di Enrico Reginato presidente della Fems, Federazione Europea del Medici Dipendenti, suonano come un monito per il parlamento italiano, chiamato a convertire entro febbraio il decreto legge Milleproroghe. Quest’ultimo all’articolo 1 ai commi da 3 a 10 smantella la costruzione delle due leggi Finanziarie 2015 e 2017 volta ad assumere almeno 7 mila tra medici e infermieri e far fronte ai vuoti in corsia creati dalla mancata applicazione della direttiva Ue in un sistema sanitario sempre più sotto organico come il nostro. Il testo attuale contempla in particolare la proroga di un altro anno dei contratti a tempo determinato in essere al 2013 dei soggetti con 3 anni di servizio maturati; sospende i concorsi d’accesso alla qualifica di dirigente e i termini di efficacia per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. Il termine per assumere personale a tempo indeterminato per le cessazioni dal lavoro avvenute nel 2013 e 2014 sarebbe prorogato a tutto il 2017 contemplando anche le cessazioni 2015 e solo dal 2018 scatterebbe il divieto per le Pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di lavoro flessibile. «Finché il decreto non è convertito in legge si può solo dare un commento alle “intenzioni” del governo», dice Reginato. «Speriamo in una versione definitiva che non contenga queste proroghe, altrimenti tarderemmo ancora la reale applicazione della direttiva, e con argomenti speciosi (i differenti criteri di calcolo dei fabbisogni di risorse da regione a regione,ndr)».

«Peraltro -continua Reginato- la direttiva 2003/88 in Italia non è ancora attuata, serve una dotazione di personale adeguata per applicarla».

Le indicazioni di Bruxelles impongono una settimana lavorativa di massimo 48 ore, 24 ore di riposo settimanale, 11 ore di riposo obbligatorio tra un turno e l’altro, ferie e permessi retribuiti per minimo 4 settimane l’anno, break dopo sei ore di lavoro. E prevedono che con un report ogni 5 anni la Commissione faccia il punto sull’applicazione negli stati membri. In sanità in Italia siamo agli albori, «abbiamo solo ammesso di voler applicare la direttiva nel suo complesso».

Quanto al trattamento dei lavoratori, il 6° Working Conditions Survey EuroFund rileva che un po’ in tutti i settori in media uno su dieci lavora oltre le 48 ore settimanali, e lo fanno il 30% dei dirigenti, mentre in sanità solo un 6% degli operatori supera il limite. Il paese dove si sono denunciati più sforamenti secondo le primissime rilevazioni della commissione Ue è la Spagna dove un 47% di lavoratori almeno una volta in un mese non avrebbe goduto di riposi compensativi adeguati tra due turni di lavoro. L’Italia denuncia 14 casi su cento di questo tipo, e sulla carta -escludendo evidentemente i medici del SSN – sarebbe un paese “ideale”. Nell’Europa dell’Euro è inoltre aumentato tra il ’95 e il 2015 dal 12 al 16,5% l’impatto di chi lavora in turnazione, e dal 5,8 al 6,8% il lavoro notturno. La Commissione Ue ha scritto alle rappresentanze sindacali europee che ha intenzione di stilare anche con le loro risposte una comunicazione interpretativa sulla direttiva, anche visto che una revisione non è prevista, e di farne un pilastro di un imminente Welfare di base per tutti i lavoratori comunitari. Intende poi chiarire a quali condizioni si può chiedere flessibilità in un lavoro o uno stato membro può derogare attraverso il sistema dell'”opt-out”, cioè contratti che concedono di lavorare più ore a certe categorie.

«Questi contratti -sottolinea Reginato- sono ammessi solo ad personam e come Fems in sanità ci opponiamo, estenderle sarebbe estremamente dannoso per le conquiste della direttiva». Noi della Fems siamo sempre stati contrari all’opt-out, che può determinare forme di “social dumping”».

 


A margine di questa intervista ANMOS ritiene di dovere lanciare non solo l’allarme ma un vero e proprio “WARNING” alle OO.SS. che rappresentano i medici di medicina e generale, in particolare nell’ambito del rapporto di continuità assistenziale e nell’ambito dell’emergenza 118.

In qualità di vice segretario nazionale del Sindacato Medici Italiani [SMI], eletto nel novembre 2014 e fino al dicembre 2015, con spirito di servizio e responsabilità di mandato ho curato la questione, ivi comprese le ricadute sul settore convenzionato della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, come recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161.

Già nel novembre 2015 avevo prodotto una approfondita disamina sulle ricadute per la dirigenza medica e contestualmente sul settore convenzionato, in particolare ex guardia medica ed emergenza 118. Il mio contributo, direttamente fornito al segretario dr.ssa Onotri ed all’allora vicepresidente FVM, dr.ssa Triozzi, concludeva per i medici convenzionati nei seguenti termini:

 

Applicabilità della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003

 

La direttiva deve essere recepita con apposito decreto legislativo. Lo Stato Italiano ha adempiuto all’obbligo comunitario tramite il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66, che all’art. 1 [Finalità e definizioni] recita :

Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi’ come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) “orario di lavoro“: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

b) “periodo di riposo“: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

c) “lavoro straordinario“: e’ il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro cosi’ come definito all’articolo 3;

d) “periodo notturno“: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) “lavoratore notturno“:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e’ riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

 

f) “lavoro a turni“: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo’ essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita’ per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

g) “lavoratore a turni“: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

h) “lavoratore mobile“: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

i) “lavoro offshore“: l’attivita’ svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche’ le attivita’ di immersione collegate a tali attivita’, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

l) “riposo adeguato“: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e’ espressa in unita’ di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

m) “contratti collettivi di lavoro“: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative.

 

All’art. 2 [Campo di applicazione], comma 1 recita:

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

 

 

La lettura combinata e costituzionalmente orientata consente le seguenti osservazioni:

    1. I medici convenzionati impegnati a prevalente impegno notturno, incaricati di pubblico servizio, con l’utilizzo dimezzi di produzione e luogo di lavoro fornito dal datore di lavoro [Enti del Servizio sanitario nazionale] devono godere della clausole di protezione nella misura assimilabile ai medici dirigenti, perché né la direttiva comunitaria né il decreto legislativo n. 66 distinguono tipologie di lavoratori diversi, in base alla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato versus parasubordinato);
    2. In particolare sembrano applicabili gli artt. 4, 7, e 13 per i titolari di rapporto di continuità assistenziale e 118 (ACN Medicina Generale);
    3. In generale l’artico 10 (FERIE) è applicabile per ogni medico convenzionato assoggettato agli ACN di cui art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ancorché non previsto dai suddetti accordi collettivi nazionali;
    4.  In particolare nell’ambito dell’ACN della medicina generale per i medici titolari di doppio incarico (continuità ed assistenza primaria) si può applicare la deroga di cui all’art. 17, comma 4, prevedendo in sede di rinnovo dell’ACN “periodi equivalenti di riposo compensativo”, senza riduzione del compenso economico

 

 


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Informazioni su Gianfranco Rivellini

Specialista in Psichiatria dal 1995, Criminologia Clinica e Psichiatria Forense dal 2001. Dirigente medico, dal 1995 presso ASST Mantova. Svolge il ruolo di perito del giudice in materia psichiatrico forense da oltre 15 anni. Attualmente Consigliere Nazionale ANAAO-ASSOMED. E' stato membro delegazione trattante di parte sindacale CCNL Dirigenza medica presso ARAN, a partire dall'anno 2000. Socio Fondatore ANMOS------------------------------------------------------------------------------------------------- mail to: anmosrivellini@yahoo.it