Banca dati dei prodotti fitosanitari


La ricerca di un prodotto fitosanitario può essere effettuata mediante: il nome con il quale il prodotto viene autorizzato e posto in commercio, il numero di registrazione assegnato dal Ministero della Salute, la data del decreto di autorizzazione, il nome della sostanza attiva contenuta nel prodotto stesso, la data di scadenza dell’autorizzazione (presente solo per i prodotti autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 194/95), la categoria fitoiatrica (es. insetticida, fungicida ecc.) e lo stato amministrativo del prodotto (autorizzato, revocato, scaduto e sospeso).
E’ possibile richiedere che i risultati della ricerca comprendano o meno i prodotti di importazione parallela (IP), i prodotti per uso non professionale per piante ornamentali (PFnPO), quelli per uso non professionale per piante edibili (PFnPE) o che siano compresi in un intervallo di tempo da stabilire. E’ inoltre disponibile l’ultima etichetta autorizzata relativa al D.Lgs n.65 del 14/03/2003 (e successive modifiche) e l’ultima etichetta autorizzata relativa al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (e successive modifiche) del prodotto di interesse.
La lista dei prodotti rientranti in una determinata categoria fitoiatrica si ottiene, invece, selezionando l’attività di interesse, senza specificare nessun altro parametro.
E’ possibile visualizzare la corrispondenza tra le abbreviazioni del campo Formulazione presente nella tabella di dettaglio e la descrizione completa del loro significato.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza, si evidenzia che si potrebbe riscontrare una difformità tra l’etichetta adeguata al Regolamento (CE) n. 1272/2008 pubblicata in banca dati e quella in commercio relativamente alla presenza su quest’ultima delle frasi:

  1. “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del … e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal …”
    e/o
  2. “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del … e modificata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal …”.

Tale differenza è ammessa e non costituisce violazione.

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Fonte: Ministero della Salute

 

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